Questa guida vuole facilitare la comprensione delle principali procedure d’ottenimento dei diritti delle persone che hanno ricevuto la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico.
A livello legislativo, la cosa più importante perché si possa iniziare a far valere i diritti dei vostri figli, in modo che loro abbiano al più presto ciò che gli spetta, è informarsi sulla Legge 104/92 (la normativa di riferimento in materia di disabilità, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap), sull’Invalidità civile (Legge 30 marzo 1971, n. 118 e succ.), sulla Legge n.162 del 21 maggio 1998 e sulla Legge Regionale n. 20 del 30/05/1997 – Regione Sardegna (per chi risiede in Sardegna).
Innanzitutto consigliamo di portare una copia della relazione che attesta la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, che vi ha rilasciato la struttura pubblica, al Pediatra o Medico di base. L’acquisizione di tale informazione sarà utile e necessaria per motivi di salute e per gli eventi amministrativo/burocratici che si presenteranno in futuro.
Che cos’è la Legge n.104 del 05/02/1992?
La legge 104/92 è il riconoscimento dello stato di disabilità, e il certificato di handicap dice fino a che punto la patologia del bambino incide sulla sua vita di relazione e sulla sua possibilità di integrazione scolastica e sociale. Questo indice, nel certificato, viene espresso con le due formule seguenti: “handicap” (L. 104/92, art. 3, comma 1), “handicap con connotazione di gravità” (L. 104/92, art. 3, comma 3). Questa seconda formulazione è quella che consente di ottenere diverse agevolazioni in ambito lavorativo.
(ulteriori info su : http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml)
Che cos’è l’Invalidità civile (Legge 30 marzo 1971, n. 118 e succ.)?
L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
L’invalidità civile è un riconoscimento sanitario che indica quanto la patologia di vostro figlio incide sulla sua possibilità di svolgere le funzioni e le attività della vita quotidiana in rapporto alla sua età.
Il certificato di invalidità civile è quello che consente al vostro bambino di ricevere l’indennità di frequenza o in alternativa l’indennità di accompagnamento.
(ulteriori info su : http://www.handylex.org/cgi-bin/hl3/cat.pl?v=a&d=1500&c=1501).
Cosa fare per richiedere l’invalidità civile e la 104?:
La procedura per la presentazione della richiesta di invalidità civile e/o di handicap è interamente telematica.
I tre passaggi fondamentali sono:
1) Recarsi con la relazione che attesta la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico rilasciata da una struttura pubblica (la certificazione deve riportare il Livello di Gravità in modo da permettere alla commissione un migliore inquadramento medico legale), dal proprio pediatra o medico di base (deve essere abilitato alla compilazione on line del certificato medico). Il medico abilitato alla certificazione è in possesso di un Pin, rilasciato dall’Inps, con il quale accede ad una piattaforma informatica per compilare il certificato ed inviarlo all’Inps per via telematica.
2) Ottenuta la ricevuta d’invio all’INPS all’interno del quale è presente il numero di Protocollo o Codice ,si hanno 90 gg per recarsi presso un CAF o un Patronato, con una copia del certificato rilasciato dal medico, il quale, s’interesserà di fare la richiesta di visita per il riconoscimento della stato di disabilità alla commissione accertatrice (commissione ASL + medico INPS).
NB: per prenotare l’accertamento occorre soltanto il NUMERO SERIALE del certificato, dunque non lasciate il certificato medico al CAF: vi occorrerà in originale alla visita medico legale di accertamento.
3) La visita di accertamento medico-legale.
4) L’interessato, dopo la visita, riceverà a casa la raccomandata con la comunicazione dell’esito dall’INPS.
Che cos’è la Legge n.162 del 21 maggio 1998)?
La Legge n. 162 del 21 maggio 1998, ha modificato la cosiddetta Legge quadro sull’handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), introducendo la possibilità per le Regioni di programmare, fra gli altri, interventi di sostegno alla persona e al nucleo familiare integrativi a quelli realizzate dagli enti locali a favore delle persone con grave disabilità, con forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, e a disciplinare programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati in funzione del diritto ad una vita indipendente delle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale.
Grazie a questa indicazione normativa, molte Regioni hanno approvato specifiche disposizioni e avviato, chi sperimentalmente chi in modo consolidato, servizi e percorsi informati allo spirito delle Legge 162/1998. Fra queste la Sardegna, che ha attivato “Piani Personalizzati a favore di persone con disabilità gravi”.
In Sardegna, l’applicazione di questa Legge ha avuto inizio nel settembre 2000. Per le persone a cui è stata riconosciuta la situazione di “handicap con connotazione di gravità” (L. 104/92, art. 3, comma 3) sono previsti la predisposizione e il finanziamento di piani personalizzati di assistenza mediante operatori (assistenza domiciliare e assistenza educativa), al fine di alleggerire il carico dei familiari.
Come bisogna fare per usufruire della 162?
Per usufruire del Servizio è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del comune di residenza.
Annualmente la Regione pubblica un bando. Va compilato il modulo di domanda con la richiesta di progettazione del piano personalizzato e viene quindi fissato un appuntamento per concordare l’ipotesi di progetto personalizzato in base alle esigenze del disabile e ai bisogni della famiglia stessa. I progetti, sottoscritti dagli interessati, vengono quindi trasmessi alla Regione, che predispone la graduatoria dei progetti finanziati con l’indicazione dell’importo erogabile.
Spetta poi alla famiglia scegliere la modalità di gestione dell’intervento, che può essere:
– diretta (il Comune si fa carico della scelta degli operatori);
– indiretta (la famiglia sceglie l’operatore).
(ulteriori info su: http://www.abcsardegna.org/file/download/filedown_5926958.pdf)
Che cos’è la Legge regionale n. 20 del 30/05/1997 – Regione Sardegna
Questa Legge prevede la concessione di un sussidio economico a favore di persone affette da disturbi psichici, trai i quali rientra anche l’Autismo. Verrà programmato un “piano di intervento riabilitativo personalizzato” da parte dei Servizi Sociali e dell’Unità di Neuropsichiatria che ha il paziente in carico. L’importo del sussidio è calcolato in base alla condizione economica del richiedente.
(ulteriori info su: http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&file=1997020)
Ogni anno La Regione Sardegna comunica gli importi dei sussidi economici le modalità e i requisiti per l’ottenimento. Anche in questo caso consigliamo di rivolgersi agli uffici delle Politiche Sociali del Vostro Comune di residenza. Il contributo, infatti, è erogato dai Comuni a cui va fatta la richiesta.
(ulteriori info su: http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=13275&idscheda=287874).